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Il Comune informa

Nuova ordinanza a Trieste: manifestazioni con mascherine, distanziamento e Stewart

Luca Marsi·

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS

N. 267/2000 – ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE

IL SINDACO

 

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto-legge n. 19 del 2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

 

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Friuli Venezia Giulia, illustrate nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 1 novembre u.s. e riassunte nel report settimanale del 24 ottobre 2021 aggiornato al 31 ottobre 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che dallo stesso report emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione, ma soprattutto nel territorio di Trieste che nell'ultima settimana ha registrato un numero di contagi ogni

100.000 abitanti pari al triplo rispetto al resto della Regione;

 

PRESO ATTO che, sulla base dei tracciamenti eseguiti dall’ASUGI, il focolaio maggiore sarebbe riconducibile ai partecipanti alle ripetute manifestazioni di protesta contro le disposizioni normative volte a contenere la diffusione del virus Covid-19 svoltesi a Trieste nelle ultime settimane;

 

ACCERTATO dai competenti organi deputati al controllo per la Sicurezza pubblica che, durante le manifestazioni si sono formati rilevanti assembramenti di persone che hanno partecipato alle proteste privi di mascherine e permanendo a lungo ravvicinati l’un l’altro, così favorendo la diffusione del virus e per i quali evidenti ragione di ordine pubblico hanno indotto le forze di polizia a limitare il numero delle sanzioni previste dal vigente quadro normativo di riferimento;

 

RITENUTO necessario adottare con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la diffusione della pandemia per quanto acclarato nei punti che precedono;

 

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

 

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

 

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

 

RITENUTO che per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Trieste, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di aggregazione di persone nel corso di manifestazioni di protesta, sia il requisito dell'urgenza, per l’imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

 

RILEVATO che, coerentemente alle valutazioni svoltesi nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 3 novembre 2021, presieduto dal Prefetto di Trieste, si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo preminente l'interesse alla salute, previsto dall'art. 32 della Costituzione;

 

RITENUTO, infine, che alla luce dei comportamenti fin qui tenuti dai manifestanti e in ragione della dichiarata volontà di proseguire in queste iniziative, espressa da parte degli organizzatori, individuati in forza del preavviso depositato in questura ai sensi dell’art 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), possa individuarsi, a carico degli stessi, una responsabilità aggravata dell’evento, con la connessa addebitabilità delle conseguenze pericolose per la salute pubblica;

 

VALUTATO che tale comportamento, assolutamente prevedibile ed evitabile, evidenzia un nesso di causalità tra la condotta dell’organizzatore e l’effetto prodotto dall’evento;

 

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 30 novembre corrente anno, riservandosi una successiva valutazione all’evidenza della situazione emergenziale;

 

ORDINA

 

fino al 30 novembre e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, agli organizzatori delle manifestazioni sull’intero territorio del Comune di Trieste, fermo restando l'obbligo per i singoli partecipanti del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti, di adottare le opportune misure organizzative finalizzate a rendere effettivo il rispetto degli obblighi di legge sopra richiamati.

 

In particolare:

  • prevedere la presenza di specifico personale addetto a controllare che, nel corso dello svolgimento della manifestazione, sia assicurato il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine;
  • prevedere che il personale addetto all’attività di controllo di cui al punto precedente sia facilmente identificabile, ad esempio indossando una pettorina fluorescente di colore giallo o arancione;
  • prevedere che il numero di persone addetto al controllo non sia inferiore al rapporto 1 a 100 rispetto al numero dei manifestanti di cui è prevista la presenza;
  • predisporre un elenco nominativo (nome, cognome luogo e data di nascita) del personale addetto al controllo da consegnare alla Questura a seguito della presentazione del preavviso di manifestazione ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S.;

 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Trieste, cui compete, ai sensi del

D.L. 23 febbraio 2020 e successive integrazioni e modificazioni, la vigilanza e l’esecuzione dei provvedimenti derivanti dall’emergenza COVID 19 ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Trieste, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Trieste, è affidato il compito di farla osservare.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad

€ 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 del 5 novembre 2021 alle ore

24.00 del 30 novembre 2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della situazione di fatto, che potranno essere assunte in accordo con il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste https://www.comune.trieste.it

Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

 

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