Pubblichiamo da Cobas Fvg
"Si è venuti a conoscenza di una nota recentemente prodotta dall’USR del FVG indirizzata a tutte le scuole (pubbliche, non confessionali!) della nostra regione, ma solo all’attenzione dei Dirigenti e dei Coordinatori degli Istituti di Istruzione, che ha per oggetto le celebrazioni del Natale. Fin dalle prime battute emerge l’impostazione faziosa della nota, che ci lascia a dir poco basiti. Nell’incipit della nota si afferma che “in occasione dell’avvicinarsi delle festività del Natale, al fine di evitare che si ripetano inappropriati e infondati atteggiamenti di rifiuto nei confronti della celebrazione della S. Messa o dell’allestimento dei simboli della tradizione cristiana all’interno delle scuole [sottolineato nostro], mi preme ricordare che l’alta finalità educativa e di crescita culturale, che connota la funzione alla quale siete chiamati, non è solo quella di assicurare il conseguimento dei livelli di apprendimento degli alunni, ma anche quella di essere garanti della corretta interpretazione dell’Ordinamento giuridico di fronte alle rispettive comunità scolastiche”. Quindi dall'Ufficio Scolastico Regionale si ritiene sia loro compito prevenire atteggiamenti di rifiuto dei simboli della tradizione cristiana nella scuola pubblica, ma non solo, intende infatti anche dare lezioni sulla corretta interpretazione di norme e sentenze; sennonché nel prosieguo della nota qualcosa va “casualmente” omesso.
Anche se l'ufficio ben ricorda che i simboli della tradizione cristiana erano entrati nella scuola pubblica grazie a leggi fasciste poi mai abrogate, la faziosità della nota è confermata dal modo in cui viene citato il caso emblematico della vicenda di Terni: “In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Terni, sez. lavoro, con sentenza n.122/2013 che, sulla scorta di tali principi, ha giudicato legittima la sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente scolastico ad un’insegnante [l’USR utilizza l’apostrofo pur essendo l’insegnante in questione un uomo, NdR] per la rimozione del crocifisso dall’aula di lezione”. Guarda caso non viene citata proprio la recente sentenza n. 24414, pubblicata della Corte Suprema di Cassazione il 9 settembre 2021, a Sezioni Unite, sentenza finita su tutti i giornali italiani. Proprio strano che tale sentenza sia sfuggita all’USR del FVG, visto che la sentenza afferma chiaramente che il dovere della comunità scolastica è proprio quello di garantire una corretta interpretazione dell’Ordinamento giuridico. Già, perché quella sentenza ha annullato la sanzione disciplinare comminata al docente proprio per la rimozione del crocifisso. E che cosa hanno inoltre scritto i giudici della Cassazione? Che l’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessionipresenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi.
Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità. Ciò ha comportato l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta al professore.
La nota dell’USR in questione interviene in modo inopportuno sulle celebrazioni del Natale a scuola e fornendo interpretazioni giuridiche insostenibili.
Ci auguriamo di non dover vedere messe di Natale celebrate durante l’orario di lezione, cosa che comunque la stessa nota sembra scongiurare, perché sarebbe interruzione di pubblico servizio. Ma soprattutto nel 2021 si deve prendere atto del fatto che la scuola è un contesto plurale, laico, e che nella scuola devono essere rispettate tutte le sensibilità, non solo quelle del sentimento prevalente.
Al termine della nota, alla Direttrice generale non può che apparire “evidente che accogliere e organizzare nei locali scolastici al di fuori dell’orario di lezione, assicurando la facoltatività di partecipazione degli alunni e delle loro famiglie, le simboliche rappresentazioni del messaggio pacificatore del Natale, che tradizionalmente si declinano in allestimenti, recite, cori ed eventi musicali, sia pienamente legittimo e non affatto lesivo del principio di non discriminazione”. Qui non si vuole mettere in discussione il fatto che la scuola in autonomia e fuori dall’orario scolastico possa organizzare eventi correlati al Natale, ma il modo con il quale l’USR, come attualmente retto, abbia voluto affrontare questo delicato argomento. Quando la dott.ssa Beltrame afferma che il tema della compatibilità della presenza dei simboli della cultura cristiana nelle aule con il carattere laico, non confessionale, multiculturale e multietnico della scuola statale deve essere affrontato senza preconcetti, si dimentica proprio di quanto affermato anche dalle Sezioni Unite, cioè che spetta esclusivamente all’autonomia scolastica decidere come regolamentare questa materia, avendo il rispetto di tutte le sensibilità presenti nella scuola, senza ingerenze alcuna da parte di USR o ministero.