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Sport

Il triestino Michele Broili sospeso da ogni attività agonistica, il Tribunale Federale deciderà il suo destino definitivo

Luca Marsi·

Pubblicazione integrale della sentenza tratta dal sito della Federazione Italiana Pugilato

 

Ordinanza n. 3/2021

Procedimento n. 42/FPI/2021

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 42/FPI/2021

Nella seduta del 23 settembre 2021 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 33, Reg. Giustizia, a carico del tesserato: Michele Broili

* * *

FATTO

In data 20.09.2021, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare a carico del Sig. Michele Broili, tesserato FPI in qualità di pugile PRO per la A.S.D. Ardita Trieste, per “Presunte gravi violazioni disciplinari riferite al Titolo Italiano Pesi Superpiuma svoltosi a Trieste in data 18/9/2021 + altre eventuali. Segnalazione della Segreteria Federale del 20/9/2021”, con scadenza delle indagini prevista per il giorno 19.11.2021.

Nello specifico, durante il predetto incontro del 18.09.2021, il Broili avrebbe mostrato sul proprio corpo tatuaggi con simboli ed evocazioni naziste che si pongono, in quanto tali, in netta antitesi con i principi generali posti alla base dell’ordinamento sportivo.

In ragione della gravità e della specificità degli eventi, con successivo atto del 21.09.2021 il Procuratore Federale invocava a questo Tribunale l’applicazione nei confronti del tesserato della misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica sino allo scadere del predetto termine delle indagini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del Regolamento di Giustizia.

A supporto della propria istanza, il Procuratore allegava numerosi articoli di stampa successivi alla predetta riunione pugilistica del 18.09.2021, ove riteneva emergere, tra l’altro, unitamente ai presunti gravi comportamenti antiregolamentari del tesserato Broili, anche il danno materiale e/o morale all’immagine della Federazione di appartenenza.

* * *

DIRITTO

L’istanza cautelare si presenta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ritiene, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che l’addebito di cui in premessa contestato al Sig. Michele Broili trovi conferma nel riscontro documentale offerto dalla Procura Federale attraverso la ampia rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali allegata in atti.

In relazione a quanto previsto dall’art. 33, Reg. Giustizia, la condotta del tesserato integra, ad avviso del Collegio, entrambi i requisiti necessari ai fini dell’accoglimento della richiesta della Procura attrice, ovvero i gravi e concordanti indizi di colpevolezza (fumus boni iuris) unitamente al pericolo

concreto e attuale che il tesserato, pugile professionista, possa nuovamente commettere illeciti della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (periculum in mora).

Con particolare riferimento alla fondatezza giuridica della doglianza attorea, questo Tribunale ritiene che il mostrare in pubblico tatuaggi con simboli e inequivocabili evocazioni naziste durante una competizione sportiva ufficiale (nel caso di specie si trattava dell’incontro per il Titolo Italiano Pesi Superpiuma) rappresenti una condotta grave e ingiustificata per un tesserato, connotata di particolare disvalore, che si pone, in quanto tale, in netto contrasto con i principi generali di uguaglianza, non violenza e non discriminazione posti alla base dell’ordinamento sportivo (cfr. artt. 5 e 6, Codice di Comportamento Sportivo del CONI; artt. 1, 54 e 55, Regolamento Giustizia FPI).

P.Q.M.

Il Tribunale, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 33, Reg. Giustizia, applica al Sig. Michele Broili, con provvisoria immediata esecuzione, la misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale, sino al termine delle indagini preliminari richiamate dalla Procura Federale, fissato al 19.11.2021.

Dispone, al riguardo, ai sensi dell’art. 33 R.G., comma 3, l’audizione del predetto tesserato, fissando all’uopo l’udienza camerale del 27.09.2021, ore 15:00, tramite trattazione telematica attraverso la piattaforma Zoom in uso alla Federazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica Zoom in uso Federazione Pugilistica Italiana

Depositata in data 23.09.2021

 

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