Inps, nuova domanda per Redito di cittadinanza se requisiti ottenuti dopo lo stop
Le famiglie che hanno perso il reddito di cittadinanza dopo la fruizione di sette mesi nel 2023 e che si trovano dopo la sospensione ad avere i requisiti per avere la misura dovranno fare una nuova domanda. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio facendo riferimento alla possibilità che nel nucleo nasca un figlio , un componente compia 60 anni o si certifichi la disabilità. Se questo accade nel mese di fruizione o in quello successivo non è necessario fare una nuova domanda. "Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione - sottolinea l'Inps - i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità; minorenni; persone con almeno sessant'anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all'Inps tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023. Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo) l'erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità". Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo l'erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità. Nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la Dsu venga presentata successivamente alla sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Rdc. L'erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'Inps chiarisce che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l'evento. Rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l'ipotesi di ripresa dell'erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all'Inps entro il 31 ottobre 2023 la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio). (ANSA). TL
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