Circolazione delle bici in strada, ecco cosa dice il codice della strada
Pubblichiamo da Agente Gianna
Oggi vi riassumo l'art. 182 del Codice della Strada, sulla circolazione delle biciclette (o velocipedi).
I ciclisti devono:
🔸 procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a 2;
🔸 fuori dai centri abitati, sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di 10 anni e proceda sulla destra dell’altro;
🔸 avere libero l’uso delle braccia e delle mani;
🔸 reggere il manubrio almeno con una mano;
🔸 essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
🔸 condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni (in tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza);
🔸 transitare sulle piste loro riservate, quando esistono;
🔸 fuori dai centri abitati - da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere - e nelle gallerie, indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 comma 4ter).
I ciclisti NON devono:
❌ trainare veicoli condurre animali e farsi trainare da altro veicolo (salvo i casi previsti dal CdS);
❌ trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. Unica eccezione: conducente maggiorenne per il trasporto di un bambino fino a 8 anni, opportunamente assicurato (art. 68 comma 5).