Divieto di utilizzare aree gioco attrezzate nei parchi e giardini pubblici di Trieste

IL SINDACO VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 contenenti le misure atte a prevenire la diffusione del contagio del virus COVID-19 valide dal 18 maggio 2020;

PRESO ATTO che il predetto DPCM prevede che l’accesso ai parchi, ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO ai fini del presente atto, quanto previsto per le aree gioco attrezzate comprese quelle poste all’interno dei parchi e i giardini pubblici;

VISTA in particolare la linea guida allegata al predetto DPCM riguardante la possibile riapertura delle predette aree attrezzate con giochi per i minori, riapertura che viene subordinata alla garanzia del rispetto delle seguenti misure igienico sanitarie:

a)- per quanto concerne l’accessibilità degli spazi: a.1- accesso consentito ai bambini e adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto di 14 anni;

a.2- accesso consentito salvo la necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area interessata;

b)- per quanto concerne i compiti del gestore:

b.1- messa a disposizione di personale per la realizzazione di funzioni di:

b.1.1- manutenzione e controllo periodico

b.1.2- pulizia periodica degli arredi

b.1.3- supervisione degli spazi

b.2- eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:

b.2.1- delimitando le aree e controllarne i confini

b.2.2- eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro

b.3- eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:

b.3.1- i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti

b.3.2- tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni persona presente nell’area);

RITENUTO che le misure anzi riportate risultano di difficile osservanza, in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione del personale di sorveglianza; VISTA l’impossibilità di seguire le prescrizioni di sanificare ed eseguire approfondite e frequenti pulizie delle superfici delle attrezzature ludiche ogni giorno; DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA' Servizio Strade e Verde Pubblico direttore del servizio: arch. Andrea de Walderstein

RITENUTA pertanto l’impossibilità di consentire l’immediata apertura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, compresse quelle presenti nei parchi e giardini pubblici e ciò sino a quando non potranno essere assicurate le misure sopra descritte;

VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA per i motivi in premessa e fino a revoca, a chiunque è fatto divieto assoluto di accesso alle aree gioco attrezzate, comprese quelle poste all’interno dei parchi e dei giardini pubblici, presenti sul territorio comunale; è consentito l’accesso ai parchi e ai giardini nelle aree non interessate dalla presenza di giochi per i bambini, fermo restando gli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle mascherine protettive e il divieto di assembramento.

AVVERTE che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 salvo che il fatto costituisca più grave reato,

DEMANDA agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

INFORMA che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica. Ai sensi dell’art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Strade e Verde Pubblico: arch. Andrea de Walderstein, Passo Costanzi 2, tel 0406754745.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. DISPONE che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.comune.trieste.it e la pubblicazione all’albo comunale online