"Salviamo gli alberi e l’edificio dell’ex Pavan!", questa mattina manifestazione a Ssn Giacomo

"Salviamo gli alberi e l’edificio dell’ex Pavan!", questa mattina manifestazione a Ssn Giacomo

"Vari esponenti del Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara hanno partecipato nella mattinata di oggi, sabato 24 febbraio 2024, alla conferenza stampa aperta alla cittadinanza tenuta dal Comitato Insieme San Giacomo davanti all’ex Pavan in via Frausin. Numerosi gli intervenuti.

Durante il mio discorso ho portato la solidarietà del Coordinamento alla battaglia in difesa di quegli alberi e di quell’edificio storico, da abbattere con fondi PNRR per far posto a una palestra privata.

Ho detto che, tra San Giacomo e Cattinara, abbiamo in comune l’avvio dei lavori con cartelli di cantiere tardivi e/o sbagliati. In via Frausin finora non ne hanno affisso nessuno, ma su una delle transenne hanno messo in orizzontale (affinché si legga più comodamente?) un’ordinanza del Comune di Udine per tutt’altro scopo. Ai bordi del nuovo cantiere iniziato all’ospedale di Cattinara l’8 gennaio hanno dapprima attaccato, ma presto tolto, un semplice foglio; poi un cartello di cantiere; quindi un telo, immediatamente tolto perché erroneo; in contemporanea due fogli e infine, con comodo, un telo secondo cui anche il nuovo Burlo e la piastra servizi, oltre alla terza torre, sono finanziati dal PNRR - Missione 6 Salute: una novità assoluta.

Non avendo il Comune pubblicato né la variante al Piano regolatore né il progetto per la palestra, ignoriamo quali e quanti alberi dell’ex Pavan sarebbero sacrificati.

Ma il Regolamento sul verde del Comune di Trieste all’art. 43 dice che: «i soggetti arborei di recente impianto e le alberature di proprietà comunale, aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm rilevato a 130 cm dal suolo, sono tutelati e devono essere conservati»; che, «qualora si renda necessario un abbattimento, compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza questo non dovrà essere eseguito in presenza di uova o nidiacei e di regola dovrà seguire l’impianto di un nuovo esemplare arboreo adatto alle condizioni ecologico ambientali del sito»; e che, «nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero».

L’art. 46 sugli “alberi di pregio” aggiunge che «è vietato su tutto il territorio comunale ogni intervento di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell’apparato radicale di alberi, con circonferenza del fusto, misurato a 130 cm dal suolo, superiore a 155 cm oppure superiore a 220 cm se misurato al colletto», che «stesse prescrizioni valgono per tutti gli alberi con altezza superiore a 15 metri» e che «interventi dettati da particolari necessità possono essere autorizzati dal Servizio competente della gestione del verde, previa attenta valutazione della singola fattispecie, e sentite anche le Associazioni ambientaliste riconosciute».

Quanti alberi dell’ex Pavan rientrano in tali parametri? Parecchi, sembrerebbe… E allora? Si tagliano lo stesso? Anche in periodo di nidificazione? Con successiva compensazione arborea?

E quanti sono tra questi gli alberi “monumentali” ai sensi della legge nazionale 10/2013? C’è qualche «albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico»? O altri «che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie»? La Regione, che in base alla legge regionale 9/2007 ha il compito di censire e proteggere gli alberi monumentali, ha verificato?

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio all’art. 10, comma 1 definisce beni culturali «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». All’art. 12 aggiunge che «le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2», ovvero fino a quando «i competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

L’edificio dell’ex Pavan ha almeno 150 anni e costituisce un esempio di architettura tipica dell’epoca, affine a quella della palazzina attigua. La Soprintendenza, emanazione del Ministero della Cultura, ha verificato la sussistenza dell’interesse artistico e storico? In caso contrario, come lo si può abbattere? In caso affermativo, ha negato all’ex Pavan l’interesse culturale, dando il via libera all’ennesima cancellazione di un pezzo di storia architettonica cittadina eco-compatibile?" A riferirlo gli organizzatori