Fvg, chiusi tutti parchi pubblici, supermercati chiusi la domenica, stop sport all'aperto

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato una nuova ordinanza che vieta da domani di uscire per passeggiate o per attività sportive all'aperto, che impone ai sindaci la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico, e la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

 

"E' importante - è l'appello rivolto da Fedriga ai cittadini - fare tutti la propria parte per contenere la diffusione del Coronavirus: si potrà uscire solo per le attività previste dal decreto del Governo, ovvero per motivi di lavoro, sanitari o per approvvigionamento di cibo. Per tutelare la salute e far ripartire l'economia, ognuno si deve impegnare e non sottovalutare la situazione. Purtroppo i contagi e l'accesso di pazienti in terapia intensiva continuano ad aumentare; qui in Friuli Venezia Giulia non abbiamo giustificazioni, perché abbiamo sotto gli occhi le situazioni delle altre regioni ove il virus si è diffuso prima. Sappiamo quello che ci può accadere e abbiamo un motivo in più, quindi, per muoverci prima che fatti drammatici avvengano anche qui".

Il testo dell'ordinanza, che ha validità dal 20 marzo fino al 3 aprile, salvo proroghe, prevede che in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico  (compresi parchi e giardini), sia fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a spazi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto concerne l'accesso agli esercizi aperti al pubblico, è limitato a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Nella giornata di domenica l'ordinanza impone infine la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

Nuova ordinanza odierna da parte del Presidente della regione Fedriga:

1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

2. al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

3. a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

4. a tutti i Cittadini della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

5. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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