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Cronaca

Barcola, tutti i provvedimenti alla viabilità dal 12 giugno al 10 settembre

Luca Marsi·
Il Comune informa che da venerdì 12 giugno a giovedì 10 settembre 2020, sono stati disposti i seguenti provvedimenti di viabilità: sulla carreggiata stradale interna di viale Miramare compresa tra i civici 229 e 267/1, l’istituzione del divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi per tutti i veicoli (ad eccezione di alcuni veicoli. Vedi ordinanza allegata).
 
Inoltre viene istituito il divieto di circolazione (accesso, transito e sosta), dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi per tutti i veicoli (con alcune eccezioni, vedi ordinanza allegata): sulla carreggiata stradale di piazzale 11 Settembre 2001 compresa tra l’isola spartitraffico (marciapiede) posto in corrispondenza dell’ex capolinea dell’autobus e il giardino adiacente alla via Almerigo Grilz.
 
Sarà posizionata apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che definirà l’esatta ubicazione ed estensione dei provvedimenti, rendendoli manifesti agli utenti della strada.
 
IL DIRETTORE
premesso che con Deliberazione Giuntale n. 224 dd. 04.06.2014, così come
integrata dalla Delibera Giuntale n. 239 dd. 16.06.2014, l’Amministrazione Comunale ha
individuato, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della
Strada, l'area della Riviera di Barcola lungo viale Miramare dalla via Grilz alla fine del
centro abitato (S.S. 14 – Km 148+130) quale “zona di particolare rilevanza urbanistica”;
premesso inoltre che con le medesime deliberazioni l’Amministrazione Comunale
ha deciso, in base all’art. 7 commi 9 e 11 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice
della Strada, di limitare la circolazione (accesso, transito e sosta) in alcune aree all'interno
delle quali riservare, a carattere provvisorio stagionale, degli spazi di sosta nella zona di
Barcola a favore dei residenti, e precisamente una parte del piazzale 11 Settembre 2001 e
l'intera carreggiata stradale interna di viale Miramare compresa tra i civici 229 e 267/1;
preso atto che, in esecuzione di quanto stabilito dalle sopra richiamate
Deliberazioni Giuntali, con ordinanze prot. corr. n. 14-20326/8/14/30-1 dd. 23.06.2014,
prot. corr. n. 14-25138/8/14/36-1 dd. 30.07.2014, prot. corr. n. 15-16269/8/15/25-1 dd.
28.05.2015, prot. corr. n. 16-12954/8/16/21-1 dd. 29.04.2016, prot. corr. n. 17-
14196/8/17/10-1 dd. 9.05.2017, prot. corr. n. 18-14661/8/18/15-1 dd. 21.05.2018 e prot.
corr. n. 19-15232/8/19/11-1 dd. 24.05.2019 sono state istituite, per il periodo estivo
coincidente con il periodo di chiusura delle scuole, nelle suddette aree, delle limitazioni
alla circolazione (accesso, transito e sosta) al fine di individuare degli spazi di sosta a favore
dei residenti in possesso di apposito contrassegno rilasciato dal competente Ufficio
Comunale;
considerato che l'Amministrazione Comunale in data 11.06.2020 si è espressa
favorevolmente alla riproposizione dell'iniziativa anche per il prossimo periodo estivo,
prevedendo di adottare i provvedimenti di limitazione di transito e sosta nelle medesime
aree dello scorso anno e nel periodo temporale coincidente con la chiusura delle scuole;
richiamata inoltre l’ordinanza prot. corr. n. 14-20326/8/14/29-1 dd. 23.06.2014 con
la quale sono state regolamentate la circolazione e la sosta su Piazzale 11 Settembre 2001,
al fine di garantire la massima accessibilità degli spazi stradali ed ottimizzare l’utilizzo delle aree riservate alle diverse categorie di utenti;
ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti in linea di viabilità finalizzati all'attuazione sul territorio;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visti gli l’artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
RENDE NOTO
in esecuzione di quanto stabilito dalla Deliberazione Giuntale n. 224 dd. 04.06.2014, così come integrata dalla Deliberazione Giuntale n. 239 dd. 16.06.2014:
• le aree in cui vige una limitazione alla circolazione (accesso, transito e sosta) sono costituite e delimitate dalla carreggiata stradale interna di viale Miramare compresa tra i civici 229 e 267/1 e dall’area di Piazzale 11 Settembre 2001 compresa tra l’isola spartitraffico (marciapiede) posto in corrispondenza dell’ex capolinea dell’autobus e il giardino adiacente alla via Almerigo Grilz;
ED ORDINA
da venerdì 12 giugno a giovedì 10 settembre 2020, periodo in cui saranno in vigore le limitazioni alla circolazione:
1) sulla carreggiata stradale interna di viale Miramare compresa tra i civici 229 e 267/1, l’istituzione del divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi per tutti i veicoli, ad eccezione di:
- veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
- velocipedi;
- ciclomotori e motocicli;
- veicoli di Aziende di Servizi Pubblici (ACEGAS-APS) o loro concessionari, muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, per l’espletamento dei servizi di lavaggio strade/spazzamento meccanico/asporto rifiuti;
- veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i. (D.P.R. 30.07.2012 n. 151) diretti agli eventuali spazi di sosta riservati;
la sosta sui predetti posti dovrà avvenire esponendo sulla parte anteriore del veicolo il contrassegno precitato, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli;
- veicoli del trasporto pubblico individuale (taxi);
- veicoli di Noleggio con Conducente (N.C.C.) che devono accompagnare/recuperare persone dirette/provenienti al/dal tratto di via in parola;
- veicoli adibiti al trasporto di merci che potranno esclusivamente transitare nell’area in parola;
- veicoli dei clienti delle strutture ricettive il cui ingresso si affaccia direttamente sulla carreggiata stradale interna di viale Miramare compresa tra i civici 229 e 267/1, con le seguenti modalità e prescrizioni:
viene consentito l’accesso e il transito per raggiungere la sede della struttura ricettiva; l’accesso è autorizzato in forma automatica (senza permesso);
viene consentita la breve fermata, per consentire il carico/scarico dei bagagli dei clienti, purché il veicolo non arrechi intralcio agli altri mezzi in transito nell’area;
- veicoli dei residenti in possesso di apposito contrassegno rilasciato dal competente Ufficio;
- veicoli di proprietari o utilizzatori di cortili/box/autorimesse private ubicate all’interno della suddetta carreggiata, diretti/provenienti dalle proprietà laterali;
- veicoli dei residenti le cui abitazioni hanno accesso diretto (anche pedonale) sulla carreggiata stradale interna di viale Miramare compresa tra i civici 229 e 267/1, con le seguenti modalità e prescrizioni:
viene consentito l’accesso e il transito per raggiungere il portone/cancello di ingresso alla propria abitazione; l’accesso è autorizzato in forma automatica (senza permesso);
viene consentita la breve fermata, per consentire il carico/scarico di merci e bagagli, purché il veicolo non arrechi intralcio agli altri mezzi in transito nell’area;
2) sulla carreggiata stradale di piazzale 11 Settembre 2001 compresa tra l’isola spartitraffico (marciapiede) posto in corrispondenza dell’ex capolinea dell’autobus e il giardino adiacente alla via Almerigo Grilz, l’istituzione del divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi per tutti i veicoli, ad eccezione di:
- veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
- velocipedi;
- veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale (autobus);
- veicoli di Aziende di Servizi Pubblici (ACEGAS-APS) o loro concessionari, muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, per l’espletamento dei servizi di lavaggio strade/spazzamento meccanico/asporto rifiuti;
- veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i. (D.P.R. 30.07.2012 n. 151) diretti agli eventuali spazi di sosta riservati;
la sosta sui predetti posti dovrà avvenire esponendo sulla parte anteriore del veicolo il contrassegno precitato, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli;
- veicoli dei residenti in possesso di apposito contrassegno rilasciato dal competente Ufficio;
3) la sosta sulle aree di cui precedenti punti 1) e 2) dovrà avvenire esponendo sulla parte anteriore del veicolo i contrassegni precitati, in modo che siano chiaramente visibili per i controlli;
4) i veicoli eventualmente presenti in sosta abusiva sosta sulle aree di cui precedenti punti 1) e 2) verranno rimossi d’autorità;
5) sono revocati eventuali provvedimenti in linea di viabilità in precedenza emessi che risultassero in contrasto od incompatibili con i provvedimenti contenuti nella presente ordinanza;
6) di dare esecuzione ai succitati provvedimenti mediante la rimozione dei segnali stradali eventualmente in contrasto e il posizionamento della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che definirà l’esatta ubicazione ed estensione dei provvedimenti, rendendoli manifesti agli utenti della strada;
7) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
a) che è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale farla rispettare;
b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
c) che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione;
d) che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

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