Inammissibile il referendum sulla cabinovia, non si farà!

La Commissione dei Garanti, presieduta dal Presidente dott. Arrigo De Pauli, difensore civico regionale (componente di diritto) e composta dal professore di Diritto Amministrativo dell’Università di Trieste Andrea Crismani (designato dall’Università di Trieste), dalla dott.ssa Annamaria Pecile, esperta di questioni amministrative (designata dalla Regione FVG) e dal dott. Giampaolo Giunta, segretario generale del Comune di Trieste (componente di diritto), all’unanimità dei voti, ha dichiarato inammissibile la proposta di quesito referendarioVolete voi che sia realizzato il progetto per la cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso?” e in data 21 aprile 2022 modificato dai Promotori su indicazione del Presidente della Commissione in “Siete Voi contrari alla realizzazione del progetto per la cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso?”.

Tra le motivazioni che hanno portato all’inammissibilità si rileva che “l’indizione di un referendum consultivo in ambito comunale è consentita a condizione che riguardi una materia nella quale l’ente locale, che indice il referendum, sia dotato di competenza esclusiva”, esclusività che non può essere affermata poiché il progetto rientra tra gli impegni che il Governo Italiano ha assunto in relazione alla programmazione ricadente nel PNRR. Nello specifico “si rende evidente che vi è una proiezione dell’interesse ben al di là dell’ambito comunale, come richiede l’art.8 dello Statuto del Comune di Trieste, estendendosi a quello nazionale ed eurounitario”. Si evidenzia inoltre “la tardività dell’iniziativa referendaria rispetto all’impegno assunto dal Comune nell’ambito del PNRR e conseguentemente dello Stato italiano, verso i finanziatori europei”. Ancora si precisa che “I tempi occorrenti per la consultazione referendaria e gli effetti stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale non appaiono compatibili con le tempistiche imposte per la realizzazione del progetto dagli atti eurocomunitari e statali”. In sostanza, “l’inserimento dell’opera nel PNRR determina una stringente tempistica per la sua attuazione, con la conseguenza che, nel caso specifico, la valutazione di ammissibilità della consultazione non assume valore neutro, potendo invece tradursi in ostacolo alla realizzazione del progetto e ciò indipendentemente dall’esito della consultazione”.