Comitato "Sì Riforma" parla dei motivi del perchè votare sì al referendum in arrivo

Comitato "Sì Riforma" parla dei motivi del perchè votare sì al referendum in arrivo

Quest'oggi è stato organizzato dal Comitato "Sì Riforma" di Trieste, un incontro informativo per approfondire le ragioni per le quali votare Sì al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. 

Al Hotel Continentale erano presenti l'avv. Massimiliano Rimaboschi, Coordinatore del Comitato per il Sì - Trieste e il dott. Fulvio Rocco, già consigliere di Stato e già Presidente del Tribunale di giustizia Amministrativa di Trento, i quali hanno illustrato i contenuti della riforma. Con il lavoro del Moderatore Maurizio Marzi Wildauer, l'avvocato Rimaboschi ha spiegato che: "La riforma dà attuazione sul piano dell’ordinamento giudiziario ai principi del processo accusatorio, di stampo liberale e garantista, introdotto nel nostro Paese nel 1988 con il Codice di procedura penale adottato sotto l’allora Guardasigilli Vassalli, per avvicinare il nostro sistema a quello delle democrazie più liberali, che sostituì l’allora in vigore Codice Rocco del 1930, ancora di stampo inquisitorio ed autoritario. Con questa riforma si vuole completare il percorso iniziato allora e proseguito poi con la legge costituzionale “sul giusto processo” del 1999, che ne ha introdotto all’art. 111 Cost. i principi fondamentali come la parità di accusa e difesa davanti ad un Giudice che deve essere terzo ed imparziale e la formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Oggi abbiamo solo la separazione delle funzioni tra magistratura giudicante e requirente, ma entrambe siedono insieme nel medesimo organismo di autogoverno (l’attuale CSM) dove decidono insieme sulle rispettive carriere e procedimenti disciplinari, cosa che finisce inevitabilmente per minare l’immagine di terzietà del Giudice."

Il dottor Rocco ha discusso di vari temi “La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente unitamente alla creazione di due distinti Consigli Superiori elimina in radice questo problema, senza toccare l’indipendenza e l’autonomia di entrambe, che rimane tutelata dall’art. 104 comma 1 della Costituzione”. L’Alta Corte di Giustizia Disciplinare istituita dalla riforma sottrae i magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti, alla giurisdizione disciplinare sin qui ben poco efficacemente esercitata dal loro organo di autogoverno, garantendo in tal modo un giudizio da parte di un organo indipendente e peraltro costituito in prevalenza da magistrati individuati mediante sorteggio tra coloro che prestano o hanno prestato servizio presso la Corte di Cassazione; gli altri membri laici sono nominati in parte dal Presidente della Repubblica e in parte estratti a sorte da un elenco di professori universitari e di avvocati di lunga e sperimentata professionalità, formato dai due rami del Parlamento. 

Le modalità di funzionamento di tale organo saranno definite con legge ordinaria, con la quale saranno pure definite le tipizzazioni degli illeciti disciplinari contestabili ai magistrati.

Presumibilmente in tale sede il legislatore ordinario estenderà l’istituto dell’Alta Corte Disciplinare anche alle magistrature speciali, ossia ai magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, nonché ai magistrati della Corte dei Conti e delle Corti tributarie.

Non è prevista l’impugnazione delle decisioni dell’Alta Corte innanzi alla Corte di Cassazione ma in sua vece è possibile un ricorso innanzi alla stessa Corte che deciderà con composizione diversa dei suoi membri: e ciò al fine di escludere che l’appello possa surrettiziamente innescare una nuova “giurisdizione domestica” che lederebbe il principio costituzionale del giudice imparziale e terzo sancito dall’art. 111 della Costituzione.

Inoltre, i pretesi contrasti sostenuti dai fautori del NO tra la nuova disciplina ed l’art. 107 della Costituzione possono essere comunque risolti già ora in via direttamente interpretativa, e comunque sarà la legge ordinaria di attuazione a risolvere ogni problema di coordinamento.

Da ultimo, per quanto concerne più in generale il metodo del sorteggio previsto per la composizione dei nuovi organi istituiti con la riforma, va precisato che gli stessi assolvono a funzioni di garanzia e non già di tutela di interessi di categoria, e che comunque l’istituto del sorteggio è già utilizzato per la scelta dei giudici polari delle Corti di Assise, per la scelta dei giudici che annualmente presso ogni tribunale ordinario compongono per i casi di necessità il tribunale per i reati ministeriali, nonché per la scelta dei 16 giudici che integrano la Corte Costituzionale nel caso in cui il Presidente della Repubblica debba essere giudicato per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.