TriestNGO: «Slovenia ha sentenziato conferma della cittadinanza del TLT!»

Pubblichiamo integralmente il comunicato dell'associazione TriestNGO

Dopo aver già pubblicato i documenti, rilasciati dall’amministrazione slovena, che confermano l’esistenza della cittadinanza del TLT Territorio Libero di Trieste, emerge oggi una sentenza del 2010 che non lascia più alcun dubbio. Si tratta di un tassello inedito, inequivocabile e fondamentale per la finalizzazione del nostro Stato.


Dal sito ufficiale della giurisprudenza della Repubblica di Slovenia sono reperibili varie sentenze riguardanti la cittadinanza del TLT. Le sentenze di vari gradi di giudizio sono recenti, e sono emesse da Tribunali di vario livello, da quelli amministrativi territoriali fino alla Corte Suprema. I ricorrenti hanno fatto appello alla giustizia per vedersi riconosciuta la cittadinanza slovena. Tuttavia, nella ricostruzione della legittimità o meno della richiesta della cittadinanza slovena, il tribunale si è trovato a dover sentenziare anche sui cittadini già residenti nella zona B e su parte della zona A del Territorio Libero di Trieste. Le sentenze sono inequivocabili nel loro contenuto per quanto riguarda la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste. Si riporta ad esempio un estratto della sentenza III U 277/2009 del 15.12.2010[fonte]il ricorrente è figlio di ex cittadini italiani residenti al 10.06.1940 in quella piccola porzione di zona A del TLT che con il Memorandum del 1954 passò sotto “amministrazione” della Jugoslavia e che il 28.06.1963 si trasferì definitivamente a Muggia, zona A del TLT sotto amministrazione italiana.

Traduzione parziale della sentenza:“E ‘errata la posizione del richiedente che era un cittadino della Repubblica d’Italia dalla nascita. I suoi genitori erano cittadini italiani fino al 15. 9. 1947, quando hanno perso questa cittadinanza per acquisire la cittadinanza del Territorio Libero, come previsto all’articolo 6 dello Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste. Questo significa che il richiedente ha acquisito per nascita la cittadinanza indicata, che viene mantenuta fino al 26.10.1954, quando è entrata in vigore la legge di estensione della Costituzione, le leggi e altri regolamenti federali nella zona, che tramite un accordo internazionale ha esteso l’amministrazione civile della FLRJ. Il ricorrente ai sensi del punto 3 della legge citata è diventato in diritti e doveri equalizzato con un cittadino jugoslavo, questo stato viene mantenuto fino a quando nel 28.6.1963, emigrò nella Repubblica d’Italia ed è stata acquisita la cittadinanza italiana. […]
I fatti accertati in maniera pacifica che il richiedente è un bambino di popoli indigeni della ex zona A ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto permanente del TLT ed il giorno di nascita ha acquisito la cittadinanza del TLT, che viene mantenuta fino al 26.10.1954, quando sulla base dell’articolo 3 della forza della Costituzione, le leggi e le altre norme federali nel territorio in cui un accordo con l’Internazionale ha ampliato l’amministrazione civile della Repubblica popolare federale di Jugoslavia (Gazzetta ufficiale FRLJ, n. 45/54) diventando uguale in diritti e doveri ai cittadini jugoslavi. Sulla base del Trattato di Pace con l’Italia, che è stato firmato a Parigi il 10.2.1947 ed entrato in vigore il 15. 9. 1947, nel Litorale/Primorje sloveno, dove vivevano i genitori del richiedente, ceduto alla Jugoslavia, mentre l’articolo 21 del trattato ha istituito il Territorio libero di Trieste (di seguito denominato TLT). Fin dall’inizio il TLT è stato diviso in due zone, vale a dire la zona A (quartiere di Trieste), che è stato sotto il governo militare delle truppe angloamericane e la zona B (il cosiddetto Koprščina in SR Slovenia e Bujščina in SR Croazia), che era sotto l’amministrazione militare della JLA (Armata Popolare Jugoslava). Sulla base dell’articolo 6 dello Statuto permanente del TLT (allegato VI del Trattato di Pace) è diventato un ex cittadino italiano che aveva il loro domicilio al 10. 6. 1940 sul territorio del TLT, i cittadini TLT. Aveva tale status fino 26.10.1954, quando è entrato in vigore il Memorandum d’intesa di Londra tra i governi d’Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia sul Territorio Libero di Trieste (Gazzetta Ufficiale della SFRJ, n. 6/54) del 5.10.1954. In tale data, il territorio è stato diviso in seno al TLT ed è passata la zona B e un po’ di zona A sotto l’amministrazione civile della Jugoslavia, le altre parti della zona A sotto l’amministrazione civile d’Italia. Per i residenti che sono venuti sotto l’amministrazione civile della Jugoslavia è stata adottata la legge sulla forza della Costituzione, le leggi e altri regolamenti federali nel territorio in cui un accordo internazionale ha ampliato l’amministrazione civile FLRJ (Gazzetta Ufficiale della FPR della Jugoslavia n. 45/54). In base a tale legge, tutti i residenti diventano uguali nei diritti e nei doveri agli altri cittadini jugoslavi, alle condizioni che essi hanno sull’attuazione della legge sulla forza della Costituzione, le leggi e le altre norme federali sul territorio in cui un accordo internazionale ha esteso l’amministrazione civile della Jugoslavia, dal 26.10.1954 e domiciliato nel territorio della ex zona B e che erano all’entrata in vigore del trattato di Pace con l’Italia del 15.9.1947 cittadini italiani.”

Non ci sono dubbi: la Slovenia riconosce la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste sulla base dell’attuazione dell’allegato VI del Trattato di Pace del 1947. Riconosce indirettamente anche la privazione della stessa, in violazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che recita: “Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza”.


Dalla sentenza si evincono i seguenti punti:

  1. Perdita della cittadinanza italiana e riconoscimento della cittadinanza del Territorio Libero di Trieste ai residenti nella zona B del TLT al 10.06.1940 e ai suoi discendenti in base alle disposizioni dell’allegato VI del Trattato di Pace del 1947;
  2. Riconoscimento della cittadinanza del TLT anche ai residenti nella zona A al 10.06.1940 e discendenti (è il caso del ricorrente);
  3. Violazione della cittadinanza del TLT con arbitraria privazione della stessa da parte della Jugoslavia in seguito al Memorandum di Londra del 1954, che affidava la sola amministrazione civile al Governo jugoslavo, e non riguardava la sovranità e la cittadinanza dei residenti nel territorio. I cittadini vengono infatti equalizzati a quelli jugoslavi nei diritti e nei doveri (Uradni list FLRJ 45/54) e divengono così in maniera illegittima, “cittadini jugoslavi/sloveni/croati”;
  4. Conseguente violazione del Trattato di Pace del 1947 e del Memorandum di Londra del 1954;
  5. Violazione anche da parte dell’Italia della cittadinanza del TLT. Infatti essendo stata riconosciuta la cittadinanza del TLT per quei cittadini, al loro cambio di residenza all’interno del Territorio Libero di Trieste (da zona B a zona A oppure da zona A prima del Memorandum a zona A dopo il Memorandum), viene privata la cittadinanza del TLT e assegnata loro arbitrariamente da parte dell’Italia, la cittadinanza italiana. L’Italia aveva il solo mandato di amministrazione civile e non la sovranità per la zona A del TLT con in Memorandum di Londra del 1954.


In qualsiasi caso, non esiste una “cittadinanza per la zona A” e una “cittadinanza per la zona B” ma solo la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste, che è stata chiaramente applicata dall’amministrazione jugoslava a oltre 50.000 cittadini e riconosciuta, recentemente, dai Tribunali dalla Slovenia. E questi sono dei semplici fatti, con i quali cittadini ed amministratori dovranno d’ora in poi confrontarsi.